
L’articolo 2 della manovrina d’estate del nostro governo, ha (incredibilmente..!!) introdotto una penale per le banche che ostacolano la trasferibilità dei mutui pari all’1% del valore del mutuo stesso per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. In poche parole, se la sostituzione del vecchio mutuo non si perfeziona in 30 giorni, la banca cedente sarà ritenuta responsabile del mancato completamento delle procedure, fatto salvo il diritto di «rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a quest’ultima».
Ma ricordiamo come funziona la surroga.
La surroga (sostituzione) non è altro che l'atto in forza del quale è consentito al debitore di sostituire il creditore iniziale, senza necessità di consenso di quest’ultimo, previo il pagamento del debito, la surrogazione del mutuo avrebbe dovuto realizzare la portabilità senza costi aggiuntivi già a partire dal 2007, anno di entrata in vigore della legge Bersani.
Nel caso di trasferimento del mutuo non è necessaria la cancellazione della vecchia garanzia ipotecaria e l’iscrizione di una nuova. La banca che subentra paga il debito residuo e il debitore rimborsa il mutuo sulla base delle nuove condizioni - tipo di tasso fisso, variabile o misto - scelte all’atto della stipula del mutuo, oppure di alleggerire il peso degli interessi, riducendo così il costo del debito. Ovvero ancora, di allungare la durata per consentire di ridurre l’importo delle rate.
Nonostante le poche liberalizzazioni a suo tempo "permesse" dal potere delle varie lobbies all'ex ministro Bersani, non sembra che la surroga abbia, di fatto, mai decollato.
Secondo l'ABI, nel periodo tra il 1° giugno 2008 e il 31 luglio 2009 sono stati stipulati 36mila contratti di trasferimento di mutuo presso altra banca.
Le rinegoziazioni con lo stesso istituto, invece, hanno superato la quota 200mila, oltre 470 al giorno. Complessivamente le operazioni hanno riguardato mutui per un controvalore di 23,6 miliardi, ma solo 3,6 attribuibili alle surroghe.
A nulla sono servite le multe inflitte dall’Antitrust durante il 2008: 10 milioni di euro a 23 istituti bancari colpevoli di aver messo in atto «pratiche commerciali scorrette» nell’ambito della portabilità dei mutui casa.
Oggi il Dl 78/09, così come modificato dalla legge 102/09, ha di fatto aggiornato le disposizioni sanzionatorie. A partire dal 5 agosto scorso, data di entrata in vigore della disposizione, è previsto l’obbligo per la banca surrogata di risarcire il cliente in caso di ritardato perfezionamento della surrogazione richiesta.